Statuto Fondazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE EMMAUS – DINO CUSIN

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE E ORGANIZZATIVA

E’ costituita per iniziativa di ADELE DELFINO CUSIN nata a Genova il 9 giugno 1936, la Fondazione, senza scopo di lucro, denominata “FONDAZIONE EMMAUS – DINO CUSIN”.

La Fondazione ha sede in Milano, via Lomellina n. 56.

La sede potrà essere trasferita con delibera del consiglio di amministrazione.

Le variazioni di sede nello stesso Comune non necessitano di modifica statutaria.

La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito della Regione Lombardia e ha facoltà di istituire nella stessa Regione sedi secondarie, rappresentanze e uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

La fondazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.

ART. 2 – OGGETTO E SCOPO

Scopo della FONDAZIONE è l’educazione orientata in senso cristiano che si impegna a realizzare nella concretezza compiendo opere sociali.

LA FONDAZIONE, che non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, intende coprire un ventaglio ampio ed eterogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale.

Al centro di ogni iniziativa verrà posto il bene della persona umana, in particolare dei giovani e delle giovani famiglie, soprattutto se hanno problemi di natura economica, psicologica o disabilità, compatibilmente con le strutture che la Fondazione è in grado di offrire per supportarle.

Lo scopo polivalente di questa Fondazione è articolato come segue:

“sostenere la promozione umana integrale della persona mettendola al centro di ogni iniziativa culturale, sociale, artistica;

“diffondere la cultura orientata cristianamente, perché convinti che lo stile cristiano sia una maniera per abitare il mondo;

“offrire solidarietà verso le fasce più deboli della popolazione, in primordine il sosetgno alla famiglia e agli anziani;

“contribuire alla crescita, all’educazione, all’istruzione e alla formazione giovanile;

“promuovere il volontariato soprattutto giovanile, che certamente produce bene sociale poiché offre filantropia e beneficenza e insieme orienta i volontari stessi ad attività lavorative e a una vita buona;

“promuovere l’interazione con enti pubblici e religiosi, nello spirito della sussidiarietà, cercando sempre il bene comune attraverso il dialogo, nel rispetto reciproco tra individui e del contesto culturale da cui ciascuno proviene.

Allo scopo di conseguire i suoi fini, la Fondazione svolge anche attività di natura commerciale, o connessa, in via del tutto secondaria, esclusivamente funzionale al raggiungimento degli scopi sociali e alla continuità nel tempo della Fondazione stessa che necessariamente abbisogna di sostegno economico non occasionale ma continuativo.

I ricavi netti delle attività collaterali saranno destinati al raggiungimento dei fini sociali.

La Fondazione potrà operare in partnership con realtà commerciali e non, enti pubblici e religiosi, che offrano persone specializzate in particolare aspetti che riguardano le attività della Fondazione stessa: ad esempio con i Centri Culturali Cattolici, le Associazioni non profit, le cooperative di servizi le imprese, le università.

ART. 3 – ATTIVITA’

Per il raggiungimento delle finalità previste nell’articolo precedente la Fondazione potrà promuovere una serie di attività che rispettino gli scopi statutari. Esempi tipici di attività che potranno essere intraprese dalla Fondazione sono:

“Accoglienza a gruppi di giovani e di coppie di sposi per attività formative; e di gruppi di persone diversamente abili per attività socio-educative;

“Housing sociale temporaneo, in collegamento con il contesto territoriale locale: mettendo a disposizione alloggi e servizi, con forte connotazione sociale (tale da rendere chiaramente distinguibili gli interventi della Fondazione da quelli del mercato, salvo attività commerciali marginali utili al perseguimento degli scopi statutari): ciò nel rispetto e protezione della qualità ambientale, e prestando attenzione a coloro che ne hanno più bisogno (come studenti, lavoratori precari, giovani coppie, ragazze madri, anziani autosufficienti, persone con disabilità non gravi,  famiglie a basso reddito, immigrati residenti in Italia, ecc.) supportando l’inserimento abitativo e la coesione tra le persone con attività socio-culturali, sportive, turistiche, e offerta di servizi;

“Animazione e promozione culturale, anche eventualmente con spazi cogestiti con altri enti culturali, dando occasione di sviluppo alla creatività giovanile, all’innovazione culturale con l’uso dei nuovi linguaggi; dare spazio a percorsi di ricerca, formazione, sperimentazione e produzione di iniziative culturali sul territorio che favoriscano il confronto, lo scambio, l’emulazione e di conseguenza la nascita di iniziative, anche pubbliche, di creatività (attraverso spettacoli, concerti, mostre, corsi, manifestazioni popolari, seminari, convegni, pubblicazioni, attività editoriali e multimediali, festival, eventi non convezionali ecc.). Le attività culturali hanno valenza educativa: l’applicarsi a queste attività potrà essere una sorta di tirocinio per giovani talenti con il tutoraggio da parte di artisti più esperti. Ogni attività deve poter contribuire a valorizzare il senso della vita, a comprendere i bisogni del contesto sociale e stimolare la solidarietà attorno ad essi, prestando massima attenzione alla ricaduta socio-culturale e alla valorizzazione del territorio.

ART. 4 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

“dal fondo di dotazione costituito dal conferimento da parte del Fondatore;

“da beni mobili ed immobili, e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che saranno donati o conferiti dal Fondatore;

“dai beni mobili ed immobili che potranno pervenire alla Fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo, nonché da contributi da parte di privati, enti, istituzioni italiane, estere o sovranazionali, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

“dagli eventuali avanzi di gestione riportati a nuovo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile, compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio della Fondazione è rigorosamente vincolato allo svolgimento delle attività istituzionali.

E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione.

ART. 5 – ORGANI SOCIALI

Le responsabilità gestionali a tutti i livelli della Fondazione sono affidate a laici.

Sono Organi sociali: il Fondatore, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Revisore dei Conti.

Gli organi sociali operano a titolo gratuito ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto, con l’esclusione del Revisore dei conti, il cui compenso non potrà essere superiore ai minimi della tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

ART. 6 – IL FONDATORE PRESIDENTE

Il Fondatore come riportato nell’atto costitutivo:

  • è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e suo Presidente a vita;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  • nomina il Vice presidente
  • è il garante del ruolo istituzionale in forma di impresa; pertanto vigila sull’andamento generale della Fondazione e sull’osservanza dello Statuto;
  • è garante del comportamento etico dei membri del Consiglio, i quali hanno il dovere di operare non solo secondo criteri di efficienza, non discriminazione e trasparenza, ma anche rispettando canoni etici e di responsabilità sociale; pertanto possono venire revocati qualora prendessero iniziative assunte in modo non democratico, difformi o in contrasto con lo Statuto della Fondazione o per inadempienza palese rispetto al ruolo istituzionale ricoperto;
  • in caso di necessità e di urgenza, adotta gli atti indifferibili e li sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;
  • in caso di impossibilità del Fondatore-Presidente ad operare, interverrà il vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da tre a cinque tra i quali membro di diritto è il Fondatore mentre gli altri divengono nominati dal Fondatore stesso, finchè questi è in vita.

Nel caso di scomparsa del Fondatore, il Vice Presidente convoca il consiglio di amministrazione che nominerà il nuovo Presidente come da testamento del Fondatore o riconoscendolo tra uno dei consiglieri dell’ente prescelto dal Fondatore. Nell’ipotesi in cui fosse scelto un ente a succedere, questi dovrà applicare i valori e i criteri descritti nel presente statuto.

Alla scomparsa del Fondatore, i consiglieri in carica eleggono con priorità al loro interno il Vice presidente.

I Consiglieri, il Presidente, il Vice presidente operano a titolo gratuito ma hanno diritto al rimborso spese sostenute e documentate, per ragioni dell’ufficio ricoperto.

In particolare il Consiglio:

“si occupa del reperimento dei fondi;

“delibera l’accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, legati, donazioni, eredità e lasciti;

“delibera circa gli acquisti e la vendita dei beni mobili e immobili;

“delibera gli incrementi patrimoniali;

“attribuisce e revoca incarichi, deleghe, procure

“si occupa del personale (ad esempio assunzione, licenziamento, trattamento giuridico ed economico) che svolge il lavoro presso la Fondazione;

“istituisce eventuali sede secondarie;

“delibera lo scioglimento della Fondazione soltanto per gravissimi motivi (come mancanza di fondi per  proseguire le attività istituzionali o per carenza di personale adeguato a svolgere il ruolo di consigliere, ecc.)

“approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo consuntivo della Fondazione;

“esamina le proposte di intervento;

“approva le scelte operative se e in quanto conformi alle finalità della Fondazione;

“autorizza il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e a resistere in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali procure, incarichi e deleghe di funzioni sia al presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Tutte le cariche elettive hanno durata di due anni. Ogni qualvolta venisse meno un membro del Consiglio di amministrazione, si fa luogo alla sua sostituzione, per cooptazione di un nuovo membro da parte del consiglio di amministrazione. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del biennio e potranno essere rieletti.

ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Convocazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene:

“con lettera raccomandata o fax o posta elettronica contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata almeno tre giorni prima della riunione;

“nei casi di urgenza, con telegramma spedito almeno tre giorni prima della riunione, e comunque con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti in carica, tra i quali il Presidente o in caso di suo impedimento del Vice presidente; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, ma sempre con la presenza del Presidente o del Vice presidente in caso di suo impedimento.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 9 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale (di fronte ai terzi e in giudizio) della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione convocando contestualmente il Consiglio di amministrazione per la ratifica dell’operato.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

“cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;

“verifica l’osservanza dello Statuto;

“approva progetti di spesa e ne verifica la copertura finanziaria.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, si avvale della collaborazione dei Consiglieri, anche delegando specifici compiti ad alcuni di essi.

In caso di assenza o di suo impedimento, le attribuzioni da lui esercitate vengono attribuite al Vice Presidente.

ART. 10 – REVISORE DEI CONTI

Il controllo contabile della Fondazione è affidato a un Revisore nominato dal Fondatore e scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Nel caso di scomparsa del Fondatore.

Il Revisore dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa ed esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redigendo apposita relazione da sottoporre al consiglio di amministrazione. Il Revisore inoltre ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge e allo statuto delle attività della Fondazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

L’eventuale compenso del Revisore è determinato dal Fondatore ovvero dal soggetto chiamato a succedere al Fondatore, nei limiti fissati dal comma 3 dell’articolo 5.

ART. 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione, con l’approvazione esplicita del Presidente, approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro centoventi giorni (in casi eccezionali centottantagiorni) dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio accompagnati dalla relazione del Revisore devono essere trasmessi a tutti i membri del consiglio di amministrazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza di discussione.

Il bilancio consuntivo, regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri sociali, rimane affisso nei locali della Fondazione per almeno otto giorni.

Gli utili o gli avanzi di gestione, che non possono essere distribuiti, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 12 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione, per gravissimi motivi non altrimenti risolvibili, l’Autorità giudiziaria competente provvede alla nomina di un commissario straordinario.

Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad enti che perseguano le stesse finalità (per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Fondazione), sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 – VARIE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

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