Statuto Associazione

STATUTO

EMMAUS ODV

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

  1. 1.       È costituita, l’associazione denominata: “Emmaus ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
  2. 2.       L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
  3. 3.       Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

 

ART. 2

FINALITÀ

  1. 1.       L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

-          occuparsi dell’educazione, promozione umana e sociale dei giovani, con riferimento agli insegnamenti del Vangelo;

-          contribuire per contaminazione attraverso le proprie attività, a sollecitare e sostenere la crescita della popolazione attiva per renderla capace di partecipare allo sviluppo economico e culturale dell’ambiente in cui vive, con spirito di collaborazione, responsabilità, servizio, impegno generoso e fattivo nel rispetto delle regole che la comunità si è data;

-          favorire la scoperta dei valori che contribuiscono allo sviluppo della persona umana nell’unità inscindibile di corpo e anima;

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

  1. 1.       L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

i)          organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e promozione del volontariato, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q)        ove possibile, in collaborazione con altri enti no profit, alloggio sociale temporaneo, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

  1. 2.       In particolare l’associazione si propone di:

-          organizzare incontri eventi e manifestazioni di interesse sociale quali ad es. testimonianze missionarie, mostre d'arte, di pittura, scultura, fotografia, artigianato e cineforum, spettacoli amatoriali, concerti;

-          ove possibile, in collaborazione con altri enti no profit, accogliere temporaneamente giovani degli oratori per motivi educativi, culturali, sportivi;

-          realizzare laboratori artistici, culturali e di artigianato amatoriale;

-          sostenere, nei limiti, famiglie e persone in situazioni di disagio;

-          organizzare manifestazioni di promozione delle feste cristiane;

  1. 3.       Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte principalmente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati anche con il collegamento ad altri enti no profit.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

 

ART. 5

RACCOLTA FONDI

L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 6

AMMISSIONE

  1. 1.       Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
  2. 2.       Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
  3. 3.       I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

a)      I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del primo statuto.

b)      I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

c)       I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

  1. 4.       L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
  2. 5.       L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  3. 6.       Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

 

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. 1.       I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
  2. 2.       La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento*, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
  3. 3.       L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
  4. 4.       Ciascun associato ha diritto:

a)      di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b)      di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

c)       di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

d)      di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e)      di recedere in qualsiasi momento.

  1. 5.       Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
  2. 6.       Ciascun associato ha il dovere di:

a)      rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b)      attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c)       versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea.

 

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  1. 1.       La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
  2. 2.       L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
  3. 3.       L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
  4. 4.       La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
  5. 5.       La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
  6. 6.       L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

  1. 1.       L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di promozione socio-culturale.
  2. 2.       Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

 

ART. 10

ORGANI SOCIALI

  1. 1.       Gli organi dell’associazione sono:

a)      l’assemblea dei soci;

b)      il consiglio direttivo;

c)       il presidente;

  1. 2.       Gli organi sociali b) e c) hanno la durata di 1 esercizio e i loro componenti possono essere riconfermati.
  2. 3.       I componenti degli organi sociali non percepiscono un compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

  1. 1.       L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
  2. 2.       L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
  3. 3.       L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
  4. 4.       I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

  1. 5.       Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
  2. 6.       Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che hanno versato la quota associativa annuale.

 

ART. 12

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

  1. 1.       L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)      eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b)      eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)       approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;

d)      deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

e)      deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione nonché sui provvedimenti di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;

f)       ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

g)      approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

h)      dare parere al CD sull’ammontare del contributo associativo;

i)        deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  1. 2.       L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
  • deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  • deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

 

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

  1. 1.       L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
  2. 2.       L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
  3. 3.       L’Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

  1. 1.       L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
  2. 2.       L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
  3. 3.       L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
  4. 4.       Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
  5. 5.       In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
  6. 6.       All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
  7. 7.       I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle relazioni che riguardano la loro responsabilità.
  8. 8.       Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  9. 9.       I voti sono palesi.
  10. 10.   Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. 1.       Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
  2. 2.       Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. 3.       Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
  4. 4.       Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. 5.       I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 1 esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. 1.       Il consiglio direttivo ha il compito di:

a)      compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b)      deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c)       amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d)      predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e)      predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

f)       gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo; 

g)      determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa preventivata;

h)      accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

i)        deliberare in merito all’esclusione di soci;

j)        proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

k)      eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

l)        nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci,

m)    ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n)      assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

  • o)      nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

p)      delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

q)      assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. 1.       Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  2. 2.       Il consiglio direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
  3. 3.       Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. 4.       Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
  5. 5.       Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
  6. 6.       Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  7. 7.       Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

  1. 1.       Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 1  esercizi e può essere rieletto.
  2. 2.       Il presidente:

-          ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

-          dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

-          può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

-          ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

-          convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;

-          sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

-          in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

  1. 3.       In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  2. 4.       Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19

IL SEGRETARIO

  1. 1.       Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

 

ART. 20

LIBRI SOCIALI

  1. 1.       L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a)      il libro degli associati;

b)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;

c)       il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d)      il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione;

  1. 2.       I libri di cui sopra sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
  2. 3.       I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  3. 4.       Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

 

ART. 21

RISORSE ECONOMICHE

  1. 1.       Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

a)      quote sociali

b)      contributi pubblici;

c)       contributi privati;

d)      donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e)      rendite patrimoniali;

f)       rimborsi derivanti da convenzioni;

g)      fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h)      rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;

i)        entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j)        altre entrate espressamente previste dalla legge;

k)      eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22

SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

  1. 1.       L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
  2. 2.       Il bilancio consuntivo è predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di Aprile.
  3. 3.       Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

ART. 25

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

  1. 1.       L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
  2. 2.       Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 26

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

  1. 1.       Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
  2. 2.       L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

 

ART. 27

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

 

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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